“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Tutti gli stupri sono uguali
Gli stupri di Rimini e Firenze hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica su un reato odioso: la violenza sessuale
TUTTI GLI STUPRI SONO UGUALI. Gli stupri di Rimini e Firenze hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica su un reato odioso: la violenza sessuale. Odioso perché è l’espressione della sopraffazione di un essere umano sull’altro, e per i pesanti strascichi psicologici che provoca nelle vittime, cambiando per sempre la loro vita.
Il reato, che è previsto dell’art. 609 bis c.p., considera punibile chi commette o costringe a subire un atto sessuale senza il suo consenso. Ed è proprio il consenso, la volontà della vittima di partecipare o meno ad un atto sessuale, ad essere l’elemento più controverso ed il vero ago della bilancia che separa colpevolezza ed innocenza.
La reazione dell’opinione pubblica è stata di ferma condanna nel caso di Rimini, e di cautela nel giudizio nel caso di Firenze, in cui gli indagati sarebbero carabinieri in servizio. Al di là delle problematiche razziali che probabilmente rendono l’indignazione generale maggiore negli eventi in cui sono stati coinvolti degli stranieri, la differente reazione degli italiani deriva anche dalle evidenti modalità con cui i reati sono stati compiuti, e dal ruolo che il consenso delle vittime ha avuto nelle violenze.
Da un lato, le lesioni subite dalle vittime di Rimini evidenziano senza ombra di dubbio l’assenza del consenso delle donne alla consumazione del rapporto sessuale. Nel caso delle due ragazze americane a Firenze, almeno stando a quanto traspare dagli atti portati a conoscenza, invece, la mancanza di consenso non apparirebbe altrettanto netta, poiché sembrerebbe che le ragazze americane non abbiano reagito in maniera veemente e che non presentino segni di percosse.
In realtà, la norma che punisce la violenza sessuale stabilisce che il consenso all’atto sia mancante se atti sono compiuti con violenza, minaccia o abuso di potere, ma anche “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto” (art. 609 bis c.p.). Lo stato di inferiorità psichica può, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, essere anche determinato dall'assunzione di bevande alcooliche (Cass. Pen. Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012; n. 9618/2014) o stupefacenti.
Nella vicenda fiorentina ha un grande peso anche il fatto che i rapporti sessuali sarebbero stati consumati con carabinieri, e quindi pubblici ufficiali, nell’esercizio delle loro funzioni, elemento che potrebbe concretizzare la fattispecie penale della violenza sessuale per abuso di potere.
Fortunatamente il legislatore nel 1996 (anno dell’introduzione dell’art. 609 bis all’interno del nostro codice penale) ha in parte mitigato quella corrente di pensiero che riteneva esistente una violenza solo nel caso in cui la vittima avesse provato a difendersi o fosse stata minacciata.
Inserendo le fattispecie della violenza sessuale per abuso di potere ed in caso di inferiorità psichica ha infatti fatto un passo avanti verso una maggiore tutela di chi subisce una aggressione alla propria sfera più intima e può non essere né in grado di esprimere un valido consenso né di respingere efficacemente l’aggressione, o vi può essere indotta per la particolare posizione sociale del proprio assalitore.
Pertanto, in queste situazioni la volontà di compiere un atto sessuale deve essere chiara ed esplicita, e non prestare il fianco ad alcun tipo di dubbio.
Silvia Cipolloni