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Tartufi, Febbo: «Perano viola norme»
L'assessore alle Politiche agricole richiama il regolamento del comune aquilano. Norme in contrasto con la Regione?
TARTUFI. POLEMICA FEBBO COMUNE DI PERANO. In merito al provvedimento emanato dall'Amministrazione comunale di Pereto, in provincia dell'Aquila, per regolamentare la ricerca e la raccolta dei tartufi, l'assessore alle Politiche agricole, Mauro Febbo, rende noto che: «Gli Uffici competenti della Direzione Politiche agricole hanno inviato una comunicazione ufficiale al Prefetto dell'Aquila, al Corpo Forestale e allo stesso Comune di Pereto. Nella missiva, si specifica che il testo dell'amministrazione comunale di Pereto presenta disposizioni chiaramente illegittime perché in contrasto con la legge regionale n. 66 del 21 dicembre 2012, pubblicata sul BURA in data 28.12.2012, inerente "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". Nello specifico vengono evidenziate incongruenze articolo per articolo del Regolamento comunale di Pereto.L'articolo 1 che riguarda il campo di applicazione, è in conflitto in quanto la Legge regionale riconosce sì ai Comuni la possibilità di regolamentare e zonizzare ma ciò è subordinato all'approvazione di linee guida da parte della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare. In sostanza la Regione deve prima stabilire le linee guida e soltanto dopo, ove ricorrano i casi previsti dalla legge (e nei casi di criticità ambientale), i Comuni possono intervenire sulla materia.L'articolo 2 è in palese conflitto con quanto stabilito dalla disposizione che recita: "I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta di tartufi".Articolo 3 (raccolta): la Regione su richiesta di coloro che ne hanno titolo rilascia l'attestato di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata. La normativa regionale indica anche la procedura amministrativa che porta al riconoscimento, dalla presentazione dell'istanza con i documenti da allegare, alla verifica dei requisiti ogni cinque anni, fino alla revoca del provvedimento di riconoscimento per mancanza dei requisiti. Articolo 4 (calendario e orario di raccolta): il calendario riconosciuto non può che essere quello previsto dalla Legge regionale ed è del tutto superfluo ribadire nel regolamento quanto già previsto nella legge che disciplina il settore. Articolo 5 (modalità di ricerca e raccolta): l'uso di 2 cani adulti più un cucciolo è in palese contrasto con quanto stabilito dalla L.R.66/2012 che fissa ad un massimo di due cani l'attività di raccolta di un singolo raccoglitore. Nel Regolamento viene stabilito il divieto all'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco e questo lascerebbe intendere che per altre specie di tartufo si possa usare anche quest'ultimo strumento e ciò sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalla Legge.L'Articolo 6 (autorizzazione alla raccolta) è in contrasto con le disposizioni che stabiliscono che i Comuni non possono imporre contributi aggiuntivi o porre in essere atti che diversifichino le condizioni tra residente e non residente. E' prevista la possibilità di raccolta ai terzi non residenti in possesso del tesserino nazionale e si cita, nello specifico, la relativa alla disciplina alla raccolta dei tartufi nella Regione Lazio e che quindi nulla hanno a che fare con il Comune di Pereto.L'Articolo 7 riguarda i terzi non residenti ed è in totale contrasto con la Legge regionale. L'Art.8, nella parte inerente i divieti si ritiene superfluo in quanto sono già previsti dalla Legge Regionale. Articolo 9 (vigilanza): i quattro commi sono stati estrapolati interamente dalla Legge 66/2012 omettendo unicamente la competenza della vigilanza per alcune figure previste dal comma 2 art.33 della Legge Regionale. Articolo 10 (sanzioni): essendo le sanzioni previste riferite alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale che alla luce delle precedenti considerazioni sono da ritenersi in evidente contrasto con la Legge Regionale, tali sanzioni debbono considerarsi non applicabili. Art.11 (devoluzione proventi): essendo il Regolamento in violazione della più volte citata Legge Regionale, e di conseguenza la non applicabilità delle sanzioni previste, non trova giustificazione anche la destinazione dei proventi realizzati attraverso le varie penalità. Nella comunicazione inoltre si precisa che la trasposizione letterale delle disposizioni di legge in un atto di natura regolamentare comporta un declassamento delle stesse da norme di rango primario, la cui produzione è affidata alla funzione legislativa nel caso di specie solo al Consiglio Regionale, a norme di rango secondario che se pur normative hanno natura regolamentare in relazione alla giurisdizione sulle illegittimità, quest'ultime sono sindacate dalla giustizia amministrative mentre le leggi dalla Corte Costituzionale. Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni specificate dagli Uffici competentiil Comune, nella propria autonomia e nell'esercizio della funzione di autotutela è stato invitato ad eliminare le illegittimità evidenziate».
Redazione Independent