“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Querela per diffamazione Pettinari vs. D'Alfonso. Parla l'avvocato Carla Tiboni
La vicenda è quella nota dell'acquisizione nel patrimonio immobiliare della ASL-Pescara di una palazzina di proprietà di un noto costruttore
QUERELA PER DIFFAMAZIONE PETTINARI VS. D'ALFONSO: PARLA L'AVVOCATO TIBONI. "La difesa del Dott. D’Alfonso ha insistito sulla esistenza della diffamazione a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Consigliere regionale Domenico Pettinari ai quotidiani di carta stampata e on-line perché nella vicenda per cui è causa, il Presidente ha svolto il proprio ruolo con correttezza, considerando poi che all’epoca dei fatti contestati e relativi alla vicenda amministrativa, non era stato eletto e non era nemmeno Consigliere regionale. All’udienza odierna, il Giudice ha rigettato le eccezioni di controparte che la difesa del Dott. D’Alfonso riteneva elementi di contestazione pretestuosi e privi di fondamento giuridico. E segnatamente: 1) eccezione di improcedibilità sollevata dal Pettinari per mancato svolgimento della mediazione ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010. Il Dott. D’Alfonso, a mezzo del proprio difensore, ha avviato nel rispetto delle regole processuali, il procedimento di mediazione. Il consigliere Pettinari, all’incontro fissato per il tentativo di conciliazione, ha dichiarato a verbale di non voler procedere nella mediazione, mentre il difensore del Dott. D’Alfonso ha dichiarato a verbale di voler procedere nel tentativo di mediazione. Il giudice ha ritenuto corretto il comportamento del Dott. D’Alfonso secondo legge, rigettando l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Pettinari. 2) Eccezione di carenza di legittimazione attiva. Il giudice ha rigettato tale eccezione ritenendo che la legittimazione ad agire in giudizio da parte del Dott. D’Alfonso sia valida, essendo stato diffamato personalmente ed essendo titolare del danno. 3) Il giudice ha ammesso le prove richieste dall’attore Dott. D’Alfonso. Per quanto riguarda i fatti relativi alla vicenda amministrativa, peraltro provati mediante la documentazione già versata in atti da questa difesa, è stata ammessa la prova volta a dimostrare l’estraneità ai fatti risalenti al 2007, e cioè in quel periodo in cui fu emessa la delibera di Giunta regionale n. 342/P di ripartizione dei finanziamenti tra cui quello per la AUSL di Pescara. 4) Infine, il Giudice ha ammesso la prova volta a dimostrare la stima della quale gode l’individuo diffamato nella comunità in cui vive e lavora, nonché il patrimonio personale e professionale in capo al Dott. D’Alfonso, considerato che la reputazione varia a seconda dell’ambito sociale, politico, culturale o economico in cui venga presa in considerazione per valutare la lesione subita dalla persona". Queste le dichiarazioni dell'Avv. Carla Tiboni, legale difensore dell'attore in giudizio nonchè presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso.