“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bonus prima casa per gli Under36
Varato nei giorni scorsi dal Governo l'importante incentivo
Varato dal governo il bonus prima casa per gli under 36. I giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e con Isee non oltre i 40mila euro annui possono ottenere un prestito dalla banca – pari all’80% del prezzo dell’immobile – garantito dallo Stato. Prevista anche l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il decreto legge 73/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale martedì 25 maggio, ha stabilito che le domande per ottenere il bonus prima casa per i giovani under 36 possano essere inoltrate a partire dal 24 giugno fino al 30 giugno 2022. La misura contenuta nel Dl Sostegni bis prevede che anche i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, che procedono all’acquisto della prima casa e hanno un Isee che non va oltre i 40mila euro annui, anche senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, ottenendo di fatto un prestito dalla banca per un importo pari al 80% del prezzo della casa garantito dallo Stato. Lo Stato azzera le imposte sulla compravendita, sia quando questa avviene da un privato che da una ditta di costruzioni. Per chi compra da un privato, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro).
Invece, per chi compra da una ditta (ossia nelle compravendite soggette ad Iva) non si pagheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale; restano, anche qui, da pagare il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da spendere:
- per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Oltre allo sconto delle tasse sull’atto di compravendita, la nuova normativa per under 36 prevede delle agevolazioni anche sulle imposte da versare sul mutuo. In particolare non si dovrà versare l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario presentare le condizioni previste per il cosiddetto bonus prima casa. Quindi:
- non bisogna possedere altri immobili, ovunque essi siano situati, ricevuti in precedenza con tale bonus. Diversamente bisognerà cederli;
- se si è titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito. Bisogna quindi spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare;
- l’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A79;
Nel caso specifico del bonus prima casa per giovani, è necessario possedere un requisito di reddito. In particolare:
- deve sussistere un Isee inferiore a 40mila euro. L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi Isee, i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40mila euro, ma insieme di importo superiore;
- se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne è invece privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti;
- il beneficio è riservato solo ai “soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”.
Una lettura testuale porta a ritenere che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti. In poche parole se si stipula in giugno 2021 e si compie 36 anni nel mese di dicembre 2021 non si avrebbe l’agevolazione, mentre ce l’avrebbe chi stipula in dicembre 2021 e compie 36 anni nel gennaio 2022.