“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Le norme in vigore nel 2022 sulla formazione continua avvocati
La situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha reso necessarie, per il terzo anno consecutivo, le deroghe al Regolamento per la formazione continua degli avvocati
Il numero di crediti da maturare
Il Regolamento per la formazione continua del CNF stabilisce che ciascun iscritto deve maturare un minimo di 60 crediti formativi durante il triennio di riferimento. Ogni anno non si possono conseguire meno di 15 crediti, ciò significa che non è possibile accumulare crediti durante il primo anno per liberarsi dall’obbligo nel secondo o nel terzo. Inoltre, il Regolamento prevede che 9 crediti su 60 siano destinati alle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale), per le quali è obbligatorio maturare almeno 3 crediti ogni anno.
Gli eventi abilitanti per la formazione continua avvocati
Le modalità di adempimento dell’obbligo di formazione continua sono diverse. Ai professionisti viene lasciato un ampio margine di libertà, per stabilire autonomamente quali sono le attività più utili per approfondire le proprie conoscenze e adeguarle alle nuove istanze del mondo giuridico e forense. L’obbligo è garantito dal semplice fatto di essere iscritti all’Albo, indipendentemente dall’esercizio effettivo della professione.
I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso la partecipazione alle seguenti attività:
I corsi di specializzazione e i master riconosciuti dal CNF rappresentano la soluzione più diffusa per acquisire nei tempi prestabiliti la quantità di crediti pari o superiore a quella richiesta. Per esempio, questo Executive Master in Giurista d’Impresa comprende corsi validati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione e permette di acquisire un totale di 70 crediti (formazione a distanza) oppure 84 (formazione in aula), ripartiti come segue:
Le deroghe al Regolamento secondo la delibera CNF n. 513 del 17 dicembre 2021
Nel testo della delibera n. 513 del Consiglio Nazionale Forense si espone la necessità di prolungare le deroghe al Regolamento, già introdotte nel 2020 come misura di emergenza in risposta alla crisi sanitaria dovuta alla pandemia. La commissione ha stabilito che la persistente situazione di emergenza rende necessario agevolare e incentivare il ricorso alla formazione a distanza, per salvaguardare la sicurezza di tutti gli iscritti all’Albo.
Per questo motivo il CNF ha decretato che l’anno solare 2022 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo. Ciascun iscritto può comunque adempiere agli obblighi formativi maturando un minimo di 15 crediti, di cui almeno 3 sono da conseguire nelle materie obbligatorie.
Inoltre, anche per il 2022 viene confermata la possibilità di ottenere i crediti formativi esclusivamente in modalità FAD. Si ripropongono quindi le indicazioni della delibera n. 310 del 18 dicembre 2020, con cui si annullava la regola secondo la quale i crediti ottenibili mediante attività streaming e online non potevano superare il 40% del totale.
Esonero dall’obbligo di formazione continua
L’esonero dagli obblighi formativi è disciplinato dall’art. 15 del codice e si applica nei seguenti casi:
Inoltre, possono essere parzialmente o totalmente esonerati dall’obbligo i professionisti che si trovino in particolari circostanze di impedimento, quali:
Le sanzioni previste per il mancato adempimento
In assenza di giustificazioni valide e documentabili, che rientrino in una delle circostanze sopracitate, il mancato adempimento dell’obbligo formativo e/o la mancata o illecita attestazione dei crediti costituiscono illeciti disciplinari. In questi casi, il Regolamento non prevede una sanzione specifica, ma rimanda la decisione agli organi disciplinari, che devono individuare sanzioni commisurate alla gravità della violazione nel rispetto delle normative vigenti.