“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
L’istituto del divorzio le norme vigenti in Italia e le modalità di attuazione
Che differenza c’è tra il divorzio congiunto e divorzio giudiziale? Nell’articolo tutto quello che c’è da sapere sull’istituto giuridico
I presupposti per il divorzio
Con la Legge n. 55/2015 è stato stabilito che è possibile richiedere il divorzio se è trascorso un tempo minimo di sei mesi in caso di separazione consensuale, di dodici mesi in caso di separazione giudiziale. La separazione, infatti, è il primo presupposto del divorzio, in Italia è obbligatorio passare per la separazione prima di procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Tipi di divorzio
Esistono due tipi di divorzio che divergono per caratteristiche e procedure previste: il divorzio congiunto e il divorzio giudiziale.
Il divorzio congiunto
Il divorzio congiunto è la pratica che consente a due coniugi separati di procedere di comune accordo a un ricorso al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile (oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ossia formalizzato tramite rito religioso). Il divorzio congiunto, dunque, viene avviato consensualmente dai due coniugi, che hanno la possibilità di accordarsi su tutte le questioni legate alla vita coniugale quali il mantenimento, la casa coniugale, la gestione dei figli e così via.
Naturalmente, il divorzio congiunto presenta molte semplificazioni a livello formale e procedurale rispetto a quello giudiziale. È sufficiente che le due parti si servano del supporto di un avvocato matrimonialista, che si impegna a redigere un testo scritto contenente le condizioni relative alla gestione dei rapporti personali e patrimoniali. Il ricorso viene depositato in Tribunale, i due coniugi con i rispettivi avvocati si presentano all’udienza di comparizione per procedere alla sottoscrizione dell’accordo. Dopo l’udienza, il Tribunale emetterà la sentenza di divorzio, la quale viene inviata all’Ufficio dello stato civile perché venga trascritta nei registri pubblici. In questo caso, i tempi per l’espletamento della procedura variano dai 4 ai 6 mesi.
Ma si può anche optare per dei procedimenti ancora più semplici che non prevedono neanche la comparizione in tribunale. Ci riferiamo, nello specifico, ai seguenti accordi:
Il divorzio giudiziale
Qualora i due coniugi non riescano a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio, si procede al divorzio giudiziale, che prevede procedure molto più lunghe che si concludono con la sentenza del tribunale. Viene richiesto da un solo coniuge che, con il sostegno del proprio avvocato, deposita il ricorso in tribunale. Semplificando, il processo si articola in due fasi distinte: