“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
I servizi di cartomanzia dotati di codice Ateco sono legali: il CdS chiarisce mediante una sentenza
Una sentenza del Consiglio di Stato considera legali quelle svolte in modo idoneo e senza abusare della superstizione e ignoranza altrui
I giudici amministrativi sottolineano che bisogna differenziare caso per caso, poiché la loro attività è volta ad appagare un’esigenza che, per quanto opinabile e illusioria, merita soddisfacimento.
L’aspetto importante è che non venga sfruttata la credulità altrui, offrendo un servizio sovradimensionato nel prezzo, molto oltre il valore reale della prestazione. Il cartomante che, invece, eroga la prestazione per quella che è, chiedendo un compenso ragionevole, non specula sull’altrui credulità. In questo senso, la cartomanzia rientra nel novero dei beni commerciabili, in quanto idonea a rispondere, in termini di mercato, a una domanda. Ci riferiamo all’attività dei cartomanti onesti che dichiarano esplicitamente – come impone la legge e come infatti fanno i centri di cartomanzia professionale – di non effettuare consulti riguardanti la salute.
Con la sentenza n. 4189/20, il CdS ha stabilito che l’attività di coloro che leggono le curve della mano o le carte, basando i consigli sulle proprie esperienze o capacità empatiche, “è legale qualora non venga esercitata con modalità volte ad abusare della credulità altrui”, sfociando, quindi, nell’attività illecita della ciarlataneria.
La sentenza recita: “L’articolo 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza vieta l’attività di ciarlatano. Ma i tempi sono cambiati. Non siamo più in un’epoca di bassa alfabetizzazione dove la gente credeva a qualsiasi cosa le si dicesse, sicché era vittima degli imbroglioni vari. Oggi, chi si rivolge a un cartomante non è un ingenuo, ma una persona spesso sola che ha bisogno di parlare, di fiducia in sé stessa, di aggrapparsi a un’ancora, a una speranza. Per quanto illusoria. Anche un servizio che, in apparenza, sia oggettivamente privo o comunque di indimostrabile utilità, quale può essere considerata l’attività divinatoria propria del cartomante, in quanto riconducibile alle cd. scienze occulte o esoteriche (per definizione non sottoponibili a prove di verificabilità), può rappresentare un bene “commerciabile”, perché idoneo a rispondere ad una esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”.”
La cartomanzia può essere quindi considerata alla stregua dei concorsi pronostici, dove la posta in palio è adeguatamente rapportata alle possibilità di successo.
Quando invece un cartomante afferma abilità taumaturgiche o prodigiose capacità che offre dietro un compenso sproporzionato, rischia di sconfinare nell’ambito – illegale – della ciarlataneria.
In conclusione, i giudici ritengono che la cartomanzia sia uno strumento più che idoneo ad appagare un’esigenza, per quanto molti possano considerarla illusoria. La cosa importante è rispettare le necessità di chi cerca una rassicurazione sui propri dubbi esistenziali e incertezze, attraverso le capacità del cartomante. Sebbene non vi sia alcuna prova scientifica in ciò che i cartomanti affermano, vendere fiducia e generiche speranze ha una sua utilità concreta, specialmente in periodi duri come quello che stiamo vivendo.
Redazione Independent