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DIFETTO DI NOTIFICA: IMPRENDITORE PESCARESE VINCE RICORSO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA). Una sentenza importante che sicuramente lascerà il segno. La vittoria legale ottenuta dall’Avvocato Danilo Colavincenzo, per conto di un suo assistito, un imprenditore pescarese, apre scenari importanti sui difetti di notifica. Quest’ultimo infatti è stato l’elemento che ha portato all’annullamento dell’intimazione di pagamento per un valore di euro 150.050,05 dal medesimo impugnata. Nel caso di specie, difatti, il ricorrente deduceva proprio la mancanza di notifica dell’atto presupposto, ovvero della cartella di pagamento e, quindi la decadenza del potere di riscossione, per inosservanza della procedura ex art. 140 c.p.c. Difatti, nessuna notifica della cartella di pagamento veniva validamente posta in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) nei confronti del contribuente pescarese e, pertanto, l’unica conseguenza legittima cui poteva giungere era proprio quella del risultato vittorioso conseguito con l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria, con conseguente annullamento dell’intimazione impugnata.
COSA E' ACCADUTO. Il vittorioso risultato deriva dalla violazione dell’iter procedimentale normativamente previsto ai fini della validità della riscossione tributaria. La cartella di pagamento, in sintesi, è l’atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori, pertanto la sua importanza sta nel fatto che è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza di un debito e della sua entità. La sua efficacia è pari ad un anno, decorso il quale, l’Ente della riscossione non può procedere al pignoramento se prima non notifica un ulteriore atto, ovvero l’intimazione di pagamento -a sua volta efficace per centottanta giorni - contenente l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro cinque giorni, si procederà ad esecuzione forzata.
ANNULLATA LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE. Questo, pertanto, significa per il contribuente che l’Ente della riscossione non può procedere alla notifica del pignoramento prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma neppure dopo un anno dalla notifica medesima e che in difetto della notifica della cartella quale atto necessariamente presupposto, la fisiologica conseguenza non può che essere l’annullamento dell’intimazione di pagamento, proprio così come accaduto all’imprenditore della provincia di Pescara assistito dall’Avv. Danilo Colavincenzo dello Studio Legale Colavincenzo.
Redazione Independent