“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Centrale Snam, Di Girolamo (M5S) presenta un'interrogazione
La senatrice chiama in causa i Ministeri dell'Ambiente e dello sviluppo economico per le iniziative che si intendono intraprendere sul metanodotto
ANCORA SULLA SNAM. La senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo ha presentato un’interrogazione a risposta orale al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico in merito ad alcune iniziative che si intendono intraprendere sul metanodotto “linea Adriatica Snam” e nello specifico sui progetti di Centrale di compressione e spinta Snam di Case Pente e del tratto Foligno-Sulmona.
ED ECCOVI IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERROGAZIONE
Premesso che: la Direttiva 2001/42/CE impone la realizzazione della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per “piani e programmi” aventi per oggetto l’energia. In particolare, l’art.4, comma 1, estende tale obbligo anche alle relative procedure legislative, comprese le loro varianti sostanziali. La Rete nazionale dei gasdotti, istituita dal DM 22 dicembre 2000, costituisce un piano/programma di sviluppo della Rete, che incide sul territorio, potenzialmente sulle matrici ambientali (suolo, aria, acqua), determinando localizzazioni e fabbisogni infrastrutturali a scala nazionale;
numerose opere della Rete nazionale dei gasdotti non sono conformi ai piani urbanistici e in tali casi il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle singole autorizzazioni delle opere, ha ritenuto di poter applicare la cosiddetta “variante automatica” agli strumenti urbanistici vigenti che quindi vengono modificati attraverso l’autorizzazione stessa; la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 22 settembre 2011 (causa C-295/10) si è già espressa sul punto disponendo che una normativa che preveda varianti automatiche di Piani senza la previa assoggettabilità a V.A.S. delle stesse sia contraria alle norme comunitarie e in particolare alla Direttiva 2001/42/CE. Tale circostanza, unitamente all’omissione delle procedure di V.A.S. e della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) per la Rete nazionale dei gasdotti e per i Piani di sviluppo dei singoli concessionari potrebbe esporre il nostro paese all’apertura di procedure d’infrazione per violazione delle Direttive 2001/42/CE e 92/43/CEE;
considerato che: una delle più rilevanti opere nell’ambito della strategia, mai sottoposta a V.A.S., di trasformazione del paese nel cosiddetto “Hub del Gas” è il gasdotto Rete Adriatica. Il tracciato di tale opera, programmata a metà del decennio precedente, interessa ben tre crateri sismici (terremoti di L’Aquila, di Amatrice e del Vettore) in cui nel frattempo è cambiata profondamente la situazione economico-sociale nonché addirittura quella ambientale con stravolgimento del territorio per frane, fagliazione superficiale, incendi dell’estate 2017 e notevole trasformazione del regime idrogeologico; con Decreto del 7 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, con il Governo Gentiloni in regime di ordinaria amministrazione, veniva rilasciata l’autorizzazione della Centrale di spinta e compressione del gas di Sulmona (AQ) che presenta le stesse criticità procedurali per quanto riguarda l’assenza di V.A.S.;
per il tratto Sulmona-Foligno (progetto depositato il 3 febbraio 2005; D.M. n.70 del 07/03/2011) sono stati rilasciati i decreti di compatibilità ambientale del Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, comprensivi sia della V.I.A. che della V.Inc.A. In via ordinaria i decreti di compatibilità ambientale hanno durata di 5 anni ma nel caso specifico risultano di fatto illimitati nel tempo grazie al combinato disposto di diverse norme che hanno fatto salvi i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del D.lgs.4/2008. In tal senso, la Commissione Europea ha aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI ritenendo contraria alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” la mancanza di scadenza ai pareri relativi ai procedimenti di V.Inc.A; la Sentenza 67/2010 della Corte Costituzionale evidenzia espressamente la necessità di tener conto delle mutate condizioni ambientali nei procedimenti amministrativi;
si chiede di sapere: se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per sottoporre a V.A.S. e V.Inc.A. la Rete nazionale dei gasdotti e le sue varianti, nonché i Piani di sviluppo dei concessionari; quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di prevedere che i singoli progetti infrastrutturali di gasdotti e opere connesse non coerenti con i piani urbanistici vigenti – come la centrale di spinta e compressione del gas prevista a Sulmona – siano sottoposti a V.A.S., anche in forma coordinata con le procedure di V.I.A. e V.Inc.A. eventualmente svolte; se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non intendano intraprendere iniziative di ulteriore verifica e analisi tecnico-giuridica delle autorizzazioni rilasciate per i gasdotti e le opere connesse – come la centrale di spinta e compressione del gas prevista a Sulmona – in mancanza delle predette valutazioni ambientali che interessano territori vulnerabili sotto il profilo ambientale; se non ritengano che i mutamenti ambientali, socio-economici e degli scenari energetici, compresi quelli causati dai sismi e degli incendi del 2017, insistenti sul tracciato del gasdotto “Dorsale adriatica” possano essere oggetto di approfondimento anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’art.28 del D.lgs.152/2006.
Redazione Independent