“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Burocrazia: il Comune di Pescara s'attrezza per il "divorzio lampo"
Da oggi sarà possibile per i conugi recarsi dall'ufficiale dello Stato Civile per per separarsi o divorziare
NOVITA' E BUROCRAZIA IN COMUNE. Il Comune di Pescara s'adegua ai tempi e prova a venire incontro alle esigenze dei cittadini semplificando i servizi demografici. Due le novità principali: gli sportelli di Stato Civile tornano in Piazza Italia da Piazza Grue, uffici comunali operativi per le procedure di separazione e divorzi “lampo”. Da ieri, infatti, è partita la semplificazione legata alla riforma governativa in tema di divorzio e delle separazioni, che dal 11 dicembre, in taluni casi stabiliti dalla nuova normativa vigente, può essere resa dinnanzi all’Ufficiale di Stato civile, come stabilisce l’articolo 12 del Decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge 162/2014.
COME FUNZIONA. La legge consente ai coniugi di recarsi direttamente dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza (di entrambi, di uno dei due ovvero del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio), per separarsi o divorziare, concludendo "un accordo di separazione personale, ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".
IL RUOLO DELL'UFFICIALE. Il funzionamento è semplice: l'ufficiale riceve le dichiarazioni di ciascuna delle parti, secondo le condizioni tra di esse concordate, quindi viene compilato e sottoscritto immediatamente l'accordo che produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. Entrambe le procedure descritte valgono comunque solo: per chi decide di separarsi o divorziare consensualmente (con il pieno accordo delle parti su tutti gli aspetti personali e patrimoniali), altrimenti si deve seguire l'iter ordinario in tribunale; per chi non ha figli minori, o maggiorenni incapaci, o economicamente non autosufficienti, o figli portatori di handicap grave.
NO AI PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (nel caso ad esempio della casa familiare, di un'auto, di un conto corrente cointestato). In casi simili l'unica strada possibile è quella della negoziazione assistita davanti al legale o la tradizionale via del tribunale.
Redazione Independent